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Trapani – Crea un prezioso precedente la Sentenza con cui il Tribunale di Trapani ha accolto un ricorso dell’ANFFAS Nazionale e dell’ANFFAS Sicilia, d’intesa con l’ANFFAS di Trapani, nei confronti del Comune di Trapani (anche quale Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 50), riconoscendo il carattere discriminatorio collettivo dei criteri adottati dal Comitato dei Sindaci per l’organizzazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione destinato agli alunni e alle alunne con disabilità dell’intero territorio ordinando la cessazione della condotta discriminatoria e la disapplicazione di tali criteri.
La sentenza conferma integralmente il provvedimento cautelare già ottenuto da Anffas nel corso del giudizio e respinge le principali difese del Comune, che aveva sostenuto l’inammissibilità dell’azione collettiva e la legittimità della rimodulazione del servizio quale espressione dell’istituto dell’accomodamento ragionevole. Tra gli aspetti affrontati dal provvedimento vi è il criterio introdotto dal Distretto che prevedeva, quale regola generale, il divieto di contemporanea presenza dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione e dell’insegnante di sostegno, consentendo la sovrapposizione delle due figure solo entro il limite del 10%.
Il Tribunale, sul punto, precisa che tale scelta «si fonda sul presupposto (erroneo in quanto univocamente smentito in giurisprudenza) della fungibilità tra le due misure», mentre assistente all’autonomia e insegnante di sostegno svolgono funzioni diverse e complementari e, ove entrambe previste dal Piano Educativo Individualizzato, devono essere garantite contestualmente. Il Giudice ha inoltre dichiarato illegittima la scelta del Distretto di limitare il servizio ai soli alunni con riconoscimento ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, escludendo, gli alunni con riconoscimento ai sensi del comma 1 anche quando il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) ne avesse previsto la necessità all’interno del PEI.
La sentenza ribadisce, a tal riguardo, che la normativa nazionale non prevede alcuna limitazione di questo tipo ai fini dell’accesso al servizio, demandando esclusivamente al GLO la valutazione e quantificazione dei sostegni necessari attraverso il PEI.
Assume particolare rilievo quanto affermato dal Tribunale in ordine alla vincolatività del Piano Educativo Individualizzato, laddove si chiarisce che gli enti chiamati a darvi attuazione non possono modificarne unilateralmente il contenuto né ridurre i sostegni ivi individuati invocando esigenze organizzative o finanziarie, poiché il potere di modificare il PEI appartiene esclusivamente al Gruppo di Lavoro Operativo e neppure l’autonomia finanziaria degli enti locali può giustificare la compressione del diritto fondamentale all’inclusione scolastica delle persone con disabilità.
Un ulteriore passaggio, molto importante, nel quale si sostanzia l’intero impianto della sentenza è quello conclusivo, in cui il Tribunale afferma che i criteri di erogazione del servizio adottati dal Distretto «si riverberano, in definitiva, in una contrazione (se non esclusione totale) del monte ore di assistenza Asacom rispetto alle previsioni di ciascun PEI degli alunni (…) che, a causa di tali disposizioni, risultano indirettamente, e collettivamente, discriminati».
Il Giudice riconosce, quindi, che la lesività deriva direttamente dai criteri generali introdotti dalla deliberazione del Comitato dei Sindaci, i quali, incidendo indistintamente su tutti i PEI degli alunni del Distretto, determinano una discriminazione indiretta collettiva ai sensi della legge n. 67/2006.
“Questa vicenda nasce dalle numerose segnalazioni raccolte a settembre dallo Sportello Antidiscriminazione di Anffas Trapani, che fa parte della rete dell’Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione “Maria Rita Saulle”. Fin dall’inizio abbiamo ritenuto necessario intervenire su più fronti, da un lato promuovendo, insieme ad Anffas Sicilia e ad Anffas Trapani, l’azione collettiva, patrocinata dagli avv. Alessia Maria Gatto e Corinne Ceraolo Spurio, per rimuovere all’origine i criteri discriminatori adottati dal Distretto, dall’altro sostenendo le azioni promosse nell’interesse di singoli alunni, patrocinate anche dall’avvocato Valerio Duca, affinché venisse garantita nell’immediato la piena attuazione dei PEI degli alunni rimasti senza assistenza. Le pronunce favorevoli già ottenute nei giudizi individuali hanno consentito di ripristinare il servizio sin dai primi mesi dell’anno scolastico in favore degli alunni direttamente coinvolti, mentre la sentenza pronunciata oggi rimuove alla radice la causa delle discriminazioni, incidendo direttamente sui criteri generali dai quali tali violazioni avevano avuto origine e prevenendo futuri tagli del servizio, anche per i prossimi anni scolastici. Si tratta, inoltre, di un’importante pronuncia in materia di tutela collettiva contro le discriminazioni fondate sulla disabilità ai sensi della legge n. 67/2006, in un ambito nel quale le decisioni di merito sono ancora relativamente limitate, che riafferma il ruolo delle associazioni legittimate ad agire nella rimozione di discriminazioni destinate a incidere indistintamente sui diritti di una pluralità indeterminata di persone con disabilità. La sentenza riveste particolare importanza anche perché dimostra di non condividere la tesi del Comune secondo cui la riduzione generalizzata dei sostegni avrebbe potuto costituire un accomodamento ragionevole, riaffermando quindi implicitamente che tale istituto non può essere utilizzato per giustificare misure che comprimono i diritti delle persone con disabilità, ma deve rappresentare, al contrario, uno strumento volto a garantirne l’effettivo esercizio”.