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    Ryanair condannata 12 volte per lo stesso volo: 20 passeggeri ottengono 5.000 euro di risarcimento
    Redazione30 Ottobre 2026 - Cronaca
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    Trapani – Il Giudice di Pace di Trapani ha riconosciuto il diritto alla compensazione per il ritardo del volo FR4698 Bergamo-Trapani del 23 luglio 2024. Respinta la giustificazione della compagnia legata all’attività eruttiva dell’Etna.

    Dodici le pronunce giudiziarie contro Ryanair per il ritardo dello stesso volo. Il Giudice di Pace del capoluogo ha accolto i ricorsi presentati da 20 passeggeri del volo FR4698, sulla tratta Bergamo-Trapani, del 23 luglio 2024, riconoscendo il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento europeo CE 261/2004.

    La somma riconosciuta ammonta a 5.000 euro, con un indennizzo di 250 euro per ciascun passeggero. Al centro della vicenda c’è il ritardo superiore alle tre ore, che ha spinto i viaggiatori a rivolgersi alla giustizia per ottenere quanto previsto dalla normativa europea a tutela dei consumatori del trasporto aereo.

    Nel corso dei procedimenti, Ryanair aveva giustificato il disservizio richiamando le conseguenze dell’attività eruttiva dell’Etna e la presenza di cenere vulcanica, circostanze potenzialmente riconducibili alla categoria degli eventi eccezionali che possono escludere l’obbligo di compensazione.

    Il Giudice di Pace però non ha ritenuto sufficienti le prove presentate dalla compagnia aerea. In particolare, secondo quanto riportato nelle decisioni, non sarebbe stato dimostrato un collegamento diretto tra l’attività vulcanica e il ritardo del volo FR4698.

    Il giudice ha quindi ribadito che il semplice richiamo a problematiche operative generali o a eventi straordinari non è sufficiente per escludere il diritto all’indennizzo. La compagnia deve fornire elementi concreti che dimostrino l’effettiva incidenza dell’evento sul singolo collegamento aereo.

    Le pronunce riconoscono ai passeggeri il diritto alla compensazione prevista dagli articoli 5 e 7 del Regolamento CE 261/2004, che disciplina i rimborsi e gli indennizzi in caso di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato dei voli.

    «Queste pronunce confermano come sia fondamentale per i passeggeri far valere i propri diritti quando subiscono gravi disservizi nel trasporto aereo – commenta il team legale di ItaliaRimborso –. Le sentenze ottenute sul volo FR4698 rappresentano un ulteriore riconoscimento dell’efficacia delle tutele previste dalla normativa europea e dell’importanza di contestare i dinieghi delle compagnie quando non adeguatamente supportati da prove concrete».

    La vicenda rappresenta un ulteriore richiamo all’importanza del Regolamento europeo 261/2004: anche quando una compagnia invoca circostanze eccezionali, spetta a quest’ultima dimostrare che tali eventi abbiano effettivamente determinato il disservizio e che non fosse possibile evitarlo adottando tutte le misure ragionevoli.

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