Maradona, 12 ore di agonia prima della morte
Il medico legale Cassinelli accusa: “Nessuna cura durante le sue ultime ore”
Redazione29 Marzo 2025 -



  • maradona e platini dopo un incontro serie A italiana

    Maradona agonizzò 12 ore: rivelazione shock in aula

    Buenos Aires, – “Diego Armando Maradona è rimasto agonizzante per 12 ore prima di morire”.
    La frase, pronunciata dal medico legale Carlos Mauricio Cassinelli, ha scosso l’aula del tribunale di Buenos Aires, dove è in corso il processo sulla morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre 2020.
    Secondo l’autopsia, il quadro clinico del campione argentino era grave e progressivo, e si era già delineato nei giorni precedenti al decesso. Una verità che accusa duramente l’intero staff medico che avrebbe dovuto assisterlo.

    Le parole del medico legale: “Agonia lunga, nessuna cura”

    Durante la sua deposizione, Cassinelli — uno dei cinque periti incaricati dell’esame autoptico — ha parlato di un coagulo nel cuore, prova concreta di una lunga agonia.

    Si tratta di una massa rossastra che si forma solo in presenza di sofferenza prolungata, fino a 12 ore, senza alcun trattamento sanitario”,
    ha spiegato l’esperto, rafforzando la tesi dell’accusa che punta il dito contro la negligenza del team medico.

    Le cause della morte e le accuse allo staff

    L’autopsia ha confermato che Maradona è morto per edema polmonare acuto, causato da insufficienza cardiaca congestizia e cardiomiopatia dilatativa. Un quadro clinico già evidente almeno dieci giorni prima della morte, durante la convalescenza post-operatoria per un ematoma subdurale.

    Nel mirino ci sono sette imputati, tra cui il neurochirurgo Leopoldo Luque, accusati di omicidio semplice con dolo eventuale. L’accusa sostiene che Maradona sia stato abbandonato a se stesso, nonostante i segnali di aggravamento.

    Processo in corso: la battaglia per la giustizia

    Il processo è seguito con enorme attenzione mediatica. In Argentina, ma anche nel resto del mondo, la vicenda continua a suscitare emozione e rabbia.
    Fuori dal tribunale, striscioni e cori chiedono giustizia per Diego, considerato non solo una leggenda del calcio, ma un’icona popolare.

    Mentre il processo prosegue, cresce l’attesa per sapere se ci sarà una condanna esemplare per i responsabili o se la morte di Diego Armando Maradona resterà senza colpevoli.




  • Catania
    Nei guai il Catania, inibiti Pelligra e Bresciano per irregolarità amministrative
    Multa per Grella, i fatti risalgono all'estate del 2023
    Redazione21 Gennaio 2025 - Cronaca



  • nibiti Pelligra e Bresciano per irregolarità amministrative Cronaca

    Catania  – In casa Catania calcio sono arrivati i provvedimenti della Procura Federale per le irregolarità amministrative.

    I fatti risalgono all’estate del 2023 e riguardano in particolare l’omessa o tardiva trasmissione di documenti relativi ai requisiti di onorabilità previsti dalle Norme Organizzative Interne della Federazione (N.O.I.F.) e dal Codice di Giustizia Sportiva.

    Praticamente la Procura Federale ha notificato la conclusione delle indagini che riguardano il Catania Football Club Srl e alcuni dei suoi dirigenti, tra cui Rosario Pelligra, Vincenzo Grella e Mark Bresciano, in merito a violazioni relative alla documentazione necessaria per l’acquisizione di quote della società.

    Cosa contesta la procura federale

    A Rosario Pelligra, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del Catania Football Club Srl, di non aver vigilato affinché venisse prodotta la documentazione richiesta alla Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.) nei tempi stabiliti, causando un ritardo nell’invio dei documenti integrativi, che sono stati inviati solo a febbraio 2024, dopo essere stati inizialmente ritenuti insufficienti. Anche Vincenzo Grella, Vice Presidente e Legale Rappresentante del club, e Mark Bresciano, socio e titolare di una parte delle quote della società, sono coinvolti nelle stesse violazioni.

    Pelligra ha ricevuto una sospensione di 1 mese e 15 giorni, mentre Grella ha visto la sua inibizione commutata in una multa di 4.500 euro. Bresciano, invece, ha ricevuto una sospensione di 2 mesi. Per la società Catania Football Club Srl è stata inflitta una multa di 5.000 euro.

    Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale sul sito della FIGC:

    “Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 315 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Rosario PELLIGRA, Vincenzo GRELLA, Mark BRESCIANO, e della società CATANIA FOOTBALL CLUB SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

    > ROSARIO PELLIGRA, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CATANIA FOOTBALL CLUB
    S.R.L., dal 07/06/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5bis, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S.
    (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., con riferimento ai Sig.ri GRELLA Vincenzo, titolare dell’intero capitale della Grella Investment PTY LTD titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., e BRESCIANO Mark, titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8 art. 20-bis delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso; Inoltre, in qualità di titolare del 100% delle quote del capitale della Elefante 1946 PTY LTD titolare dell’80% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8, art. 20-bis, delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso;

    > VINCENZO GRELLA, in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CATANIA FOOTBALL CLUB
    S.R.L., dal 07/06/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S.
    (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., con riferimento ai Sig.ri PELLIGRA Rosario, titolare del 100% delle quote del capitale della Elefante 1946 PTY LTD titolare dell’80% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., e BRESCIANO Mark, titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8, art. 20-bis, delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso; Inoltre, in qualità di titolare dell’intero capitale della Grella Investment PTY LTD titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis del Codice di Giustizia per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8 art. 20-bis delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso;

    > MARK BRESCIANO, titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell’art. 20bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8, art. 20bis, delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso. (Foto di copertina – Grella e Pelligra, credit Catania FC)





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