Rimodulate, con una nuova ordinanza, firmata dal sindaco Alberto Di Girolamo, le linee guida e gli orari per l’attività di intrattenimento musicale e le diffusioni sonore nei locali pubblici, sia quelli all’aperto sia al chiuso.
Con questo provvedimento vogliamo regolamentare l’utilizzo dello spazio urbano e, al tempo stesso, dell’intrattenimento musicale al fine di assicurare la piena vivibilità del territorio afferma il sindaco -garantendo agli operatori anche l’esercizio dell’attività ludica per i propri clienti e ai cittadini sia lo svago notturno che il riposo”.
Coloro che sono in possesso di regolare autorizzazione di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Suap non devono più ottenere altri permessi da parte del Comune per diffondere musica, fermo restando, comunque, che devono rispettare le norme contenute nel Testo unico di pubblica sicurezza e che non debbono produrre inquinamento acustico.
L’ordinanza disciplina complessivamente la diffusione sonora nei locali all’aperto, in quelli al chiuso, nelle attività di somministrazione ambulante e nei chioschi e strutture similari. Per le attività al chiuso, fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsto dalle norme vigenti, la diffusione di musica all’interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta, con l’eventuale presenza di un DJ, è consentita dal lunedì al giovedì fino alla ore 1 del giorno successivo, e nelle giornate di venerdì, sabato e prefestive fino alle ore 2. La domenica e i festivi infrasettimanali il limite è fissato alle ore 1. Sempre per quanto riguarda le attività al chiuso, l’utilizzo di apparecchi radiotelevisivi e impianti similari è consentito fino alle ore 24 e, comunque, nel rispetto dei valori limiti assoluti previsti per legge.
I concertini musicali, gli intrattenimenti musicali e la diffusione di musica mediante impianti per la diffusione sonora negli spazi all’aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché quelli organizzati da Enti pubblici e/o privati, sono consentiti tutto l’anno con la differenziazione di due specifici periodi: dal 21 giugno al 21 settembre e dal 22 settembre al 20 giugno dell’anno successivo. Nel periodo prettamente estivo l’articolazione sarà dal lunedì al giovedì fino alle ore 1. Il venerdì, sabato e prefestivi fino alle 2. La domenica e i festivi infrasettimanali fino alle ore 1 del giorno successivo. Dal 22 settembre al 20 giugno, dal lunedì al giovedì fino alle 24, il venerdì, sabato, prefestivi e festivi fino alle ore 1 del giorno successivo.
Le attività all’aperto, ancora, entro 60 giorni a decorrere da oggi, data di pubblicazione dell’ordinanza sindacale, dovranno obbligatoriamente dotarsi di limitatori acustici. La mancanza di queste apparecchiature, trascorso tale termine, comporterà l’elevazione di sanzioni secondo quanto prevede la legge 689/91.
Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana nella fascia oraria compresa fra le ore 14 e le ore 17. Divieto di diffusione sonora musicale completo anche per le attività in forma ambulante. I chioschi e strutture simili, per l’eventuale diffusione di musica si dovranno attenere alle norme di legge.
Nell’ordinanza sono anche per la prima volta inserite due tabelle con l’indicazione dei decibel da rispettare da parte di chi diffonde musica all’aperto o al chiuso.