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    Marsala, incendio azienda Sarco: scatta la terza ordinanza in vigore fino al 29 giugno
    La violazione dell'ordinanza comporta l'applicazioni di sanzioni amministrative
    Redazione22 Giugno 2026 - Cronaca
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    Marsala – Ancora una nuova ordinanza del sindaco Andreana Patti, legata all’incendio verificatosi nei giorni scorsi nell’azienda Sarco. L’ordinanza rimane in vigore fino al prossimo 29 giugno ed arriva in seguito a quanto accertato dall’Asp Trapani – Dipartimento di Prevenzione le misure precauzionali in vigore con precedenti Ordinanze sindacali.

    Siamo alla terza ordinanza che arriva dopo l’ultima comunicazione dell’Arpa che ha rilevato che ad oggi – i valori analitici riferiti alla salubrità dell’aria risultano al di sotto delle soglie di riferimento indicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, scatta l’ulteriore ordinanza che dispone: con decorrenza immediata e sino al 29 Giugno 2026, nell’area perimetrata in rosso (vedi planimetria allegata) va osservata la misura precauzionale di procedere ad un accurato lavaggio con acqua corrente di frutta, ortaggi e prodotti agricoli destinati al consumo alimentare, con particolare attenzione ai prodotti a foglia larga raccolti nell’area interessata.

    Inoltre, in merito al consumo dei prodotti agricoli e da allevamento animale, in attesa dei risultati delle analisi sui campioni di terreno prelevati da ARPA Sicilia e in conformità alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Trapani, nella suddetta area perimetrata in rosso restano in vigore – già dallo scorso 15 giugno e fino a revoca – le seguenti misure veterinarie e zootecniche:

    1. Il divieto di utilizzare per l’alimentazione umana il latte proveniente dalle aziende zootecniche nell’ambito della zona di protezione ed i prodotti da esso derivati dopo il 15.06.2026;

    2. Il divieto di spostamento degli animali appartenenti alle specie bovina, ovina, caprina, suina, equina, avicoli e da cortile, allevati per la produzione di alimenti destinati al consumo umano;

    3. Il divieto di pascolo;

    4. Il divieto di utilizzo e vendita di foraggi contaminati e di quelli esposti all’eventuale contamina-zione, per l’alimentazione degli animali;

    5. Il divieto di raccolta e consumo lumache;

    6. L’obbligo di detenere volatili e gli altri animali da cortile in strutture chiuse, alimentandoli con prodotti provenienti da zone poste all’esterno della zona di protezione;

    7. Il divieto di consumare in proprio e di cedere a terzi carni, prodotti dopo il 15 .06.2026, derivanti da allevamenti avicoli ed animali da cortile rurali, a conduzione familiare.

    La violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza – salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge – comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. Fermo restando quanto previsto da norme speciali in materia ambientale e sanitaria eventualmente applicabili.

    L’invito ai cittadini è di adottare comportamenti improntati alla prudenza e alla collaborazione con le Autorità sanitarie, ambientali e di protezione civile. Le misure contenute nel nuovo provvedimento sindacale sono adottate esclusivamente in applicazione del principio di precauzione e potranno essere modificate, ridotte o revocate in relazione all’evoluzione del quadro ambientale e agli esiti dei monitoraggi in corso.

    Eventuali segnalazioni e comunicazioni urgenti potranno essere indirizzati ai numeri di emergenza nazionale di seguito indicati:

    Numero Unico Emergenze: 112 Emergenza Sanitaria: 118 – Emergenza Vigili del Fuoco: 115

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