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Trapani – La prima sezione del Tar di Palermo non ha concesso la sospensiva richiesta dai legali della Trapani Shark contro la determinazione dirigenziale del 9 febbraio scorso con la quale nella sostanza è stato notificato alla società cestistica lo “sfratto” dal Pala Daidone. Con il provvedimento infatti il Comune di Trapani ha dichiarato “risolta, decaduta e revocata” la convenzione sottoscritta nel 2023 con l’allora Trapani Shark Ssd per utilizzare l’impianto sportivo per le stagioni sportive dei campionati di Basket.
I giudici del Tar proseguiranno nell’iter giudiziario entrando nel merito della controversia, ma intanto la determina dirigenziale resta integra e scattano tutte le procedure per l’inventario dei beni e lo sgombero dall’impianto di quelle attrezzatture che eventualmente risulteranno libere da vincoli. Il Comune potrebbe anche già procedere a fare un nuovo bando per assegnare il Pala Daidone ad una nuoiva società “no profit”. Antonini ha quindi perso il primo round.
La motivazione del Tar non è indolore per la Trapani Shark. “Ritenuto – scrivono i giudici – che il gravame nel suo complesso non appare assistito da adeguato fumus boni iuris (cioè non appare esistente la pretesa del “buon diritto” ndr), atteso che il provvedimento impugnato, al di là del nomen iuris utilizzato, è basato sul piano sostanziale sulla riscontrata perdita, da parte della ricorrente (Trapani Shark ndr), del requisito soggettivo essenziale e indefettibile dell’assenza di scopo di lucro richiesto dalla legge (art. 5 D.lgs. n. 38/2021); Considerato, quanto al periculum in mora, che l’intervenuta esclusione dalle competizioni sportive nazionali della squadra della ricorrente ne restringe l’ambito a profili dei quali l’amministrazione comunale mostra di darsi carico (utilizzazione per attività giovanile) nonché a quelli eminentemente patrimoniali, alla cui elisione soccorrono le misure già adottate in esecuzione del decreto cautelare n. 124/2026 (ulteriore attività di custodia e inventariazione per un ragionevole periodo di tempo); Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare vada respinta, con compensazione delle spese di lite della presente fase di giudizio in ragione della particolarità della vicenda”.
I giudici non sono entrati nel merito, ma la loro decisione odierna parrebbe anticipare un giudizio che si preannuncia non favorevole per la Trapani Shark uscita fuori dal campionato nazionale di Lba e priva di titolo per restare ad occupare il Pala Daidone.
La controversia che agita maggiormente la città è arrivata quindi ad un primo punto di svolta. Comune contro Trapani Shark o viceversa, oppure Antonini contro Tranchida, come dir si voglia. Oggi la prima sezione del Tar di Palermo ha depositato la sua prima pronuncia , niente sospensiva quindi, il provvedimento di revoca della concessione resta valido. Il ricorso della società sportiva contro lo “sfratto” dal Pala Daidone, non è stato accolto almeno nella parte della richiesta sospensiva, un altro colpo contro gli Shark dopo la esclusione dal campionato. Due fatti distinti nel tempo e separati, ma che andrebbero letti, ha sostenuto il Comune nella memoria presentata al Tar sotto i profili di “irregolarità e inaffidabilità” della società cestistica del patron romano Valerio Antonini. La memoria ha messo nero su bianco tutte le obiezioni dell’amministrazione di Palazzo D’Alì mosse alla Trapani Shark circa il possesso dell’impianto oramai fuori da ogni regola. Quell’impianto pubblico non può avere una gestione fuori dai cardini di un servizio da rendere alla comunità: “L’impianto è lo strumento, ma il servizio (l’attività di utilità sociale) è l’oggetto principale del rapporto”.
Antonini invece aveva trasformato il Palazzetto in una proprietà privata, senza pure pagare nulla al Comune.
I legali hanno respinto al mittente l’accusa di un’azione condotta alla rinfusa, “l’utilizzo congiunto dei termini “risoluzione”, “decadenza” e “revoca” non è sintomo di confusione, ma la doverosa constatazione che la condotta della Trapani Shark, dalla trasformazione societaria, da Ssd a Srl, uso profit, assenza di rendicontazione, mancata realizzazione delle attività sociali, hanno integrato, contemporaneamente, i presupposti di diverse fattispecie estintive, ciascuna delle quali, anche da sola, sarebbe stata sufficiente a legittimare la cessazione della concessione”.
Più chiari di così, Antonini risulta profondamente inadempiente. Ed ancora: “se in origine la Società fosse stata con scopo di lucro, essa non avrebbe potuto partecipare né accedere alla procedura”. Per mantenere il possesso dell’impianto da parte della Trapani Shark Srl sarebbe bastato cedere la gestione a una diversa Ssd. Solo a ridosso dello sfratto Antonini ha ritrasformato la Trapani Shark, facendola ridiventare una Ssd, ma i legali del Comune sottolineano: “ non riveste alcun valore sanante, semmai è una confessione tardiva dell’originaria illegittimità della trasformazione in Srl”. L’elenco delle inadempienze è lungo e tocca parecchio la “tasca” dei conti pubblici: dai debiti con il Comune a quelli verso l’Agenzia delle Entrate e la Soget.
Nel ricorso al Tar i legali della Shark hanno lamentato il pericolo che nel frattempo l’impianto ed i beni custoditi possano essere oggetto di atti vandalici e furti. Netta l’assicurazione del Comune: l’impianto è vigilato, grazie alla vigilanza della Polizia Locale il 6 febbraio “è stato intercettato il prelievo non autorizzato di arredi dal Palazzetto da parte di soggetti terzi per la compensazione di debiti della società o della presidenza…la società aveva già intrapreso una dismissione arbitraria di beni non inventariati”. C’è una indagine della Procura.
La Trapani Shark ha preteso di ottenere la sospensiva, ma la pretesa è stata respinta dal Tar. Hanno avuto ragione i legali del Comune, “è una pretesa che contrasta con i principi di fiducia e di risultato, vista la carenza dei requisiti di integrità e regolarità fiscale”.
La memoria aveva infine messo in evidenza che pur a fronte delle inadempienze, il Comune aveva garantito alla Trapani Shark l’uso dell’impianto sino alla fine del campionato, interrotto non per causa dell’amministrazione pubblica. La crisi sportiva “deriva esclusivamente dalla condotta della stessa che è confluita nei provvedimenti del Giudice sportivo”. Antonini si dice danneggiato? “E’ l’Amministrazione comunale ad aver subito un pregiudizio d’immagine, unitamente ai tifosi che hanno acquistato l’abbonamento per un campionato poi interrottosi prematuramente”.