Calcio
Siracusa – Il Siracusa Calcio deferito dalla Procura Federale
Cronaca
Roma – Solo un punto di penalizzazione così ha deciso la FIP in merito al “non ha effettuato il versamento della IV rata in scadenza entro la mensilità di agosto 2025.
La FIP ha ricevuto, nel corso del mese di ottobre, una segnalazione dalla Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di calcio e basket (che ha sostituito la ComTeC da questa stagione sportiva), in ordine alla posizione della società Trapani Shark. È stato riscontrato che la società Trapani Shark “non ha effettuato il versamento della IV rata in scadenza entro la mensilità di agosto 2025 relativa al Processo verbale di contraddittorio stipulato con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani – in data 29 maggio 2025 per un importo complessivo pari a circa Euro 120.969,37”, per la quale è prevista dal Manuale delle Licenze la sanzione edittale di un punto di penalizzazione in classifica nell’anno sportivo in corso che il Consiglio Federale ha deliberato.
Accanto a questa penalizzazione però ci sta qualcosa forse di più grave.
La Commissione ha inoltre segnalato che il Club ha prodotto una dichiarazione dove afferma di essere in regola con le scadenze per il pagamento delle rate previste dal “verbale di contraddittorio” sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate. Rispetto a tale dichiarazione sono stati trasmessi gli atti alla Procura federale per quanto di competenza. La Procura ha così aperto un altro fascicolo in merito all’iscrizione al campionato di serie A 2025-26 della stessa Trapani Shark.
E intanto i tifosi della Trapani Shark alzano la voce contro la società. “Vogliamo risposte” e questo dopo la decisione della FIP, la nuova penalizzazione e l’inchiesta federale sull’iscrizione. Gli ultras chiedono chiarezza e lanciano un appello pubblico: “Il popolo trapanese merita rispetto”. Dopo la nuova penalizzazione e l’inchiesta federale sull’iscrizione, gli ultras chiedono chiarezza e lanciano un appello pubblico: “Il popolo trapanese merita rispetto”.
“La città merita trasparenza totale sul futuro della Trapani Shark e sulle reali intenzioni della società nell’immediato futuro”, scrivono gli ultras. E rilanciano una richiesta chiara: un incontro pubblico, aperto a tutta la città, “dove la società dia risposte chiare e definitive. È il momento di parlare senza filtri, per trovare insieme soluzioni concrete e garantire il futuro della nostra squadra”.
“Le notizie che negli ultimi giorni stanno coinvolgendo la Trapani Shark sono preoccupanti: la possibile cessione di alcuni giocatori, l’ufficialità di una penalizzazione di un ulteriore punto da parte della fip e l’apertura di un fascicolo in merito all’iscrizione al campionato 2025/2026.
Noi, tifosi organizzati, ma con noi tutti i tifosi e la città intera, chiediamo chiarezza immediata. Abbiamo sostenuto la squadra in ogni partita, in casa e in trasferta, sempre con correttezza e passione, portando il calore e il rispetto che Trapani sa dimostrare. Abbiamo contribuito anche economicamente, attraverso abbonamenti e biglietti, facendo la nostra parte per supportare gli sforzi societari“, si legge nella nota.
Cronaca
Catania – In casa Catania calcio sono arrivati i provvedimenti della Procura Federale per le irregolarità amministrative.
Praticamente la Procura Federale ha notificato la conclusione delle indagini che riguardano il Catania Football Club Srl e alcuni dei suoi dirigenti, tra cui Rosario Pelligra, Vincenzo Grella e Mark Bresciano, in merito a violazioni relative alla documentazione necessaria per l’acquisizione di quote della società.
A Rosario Pelligra, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del Catania Football Club Srl, di non aver vigilato affinché venisse prodotta la documentazione richiesta alla Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.) nei tempi stabiliti, causando un ritardo nell’invio dei documenti integrativi, che sono stati inviati solo a febbraio 2024, dopo essere stati inizialmente ritenuti insufficienti. Anche Vincenzo Grella, Vice Presidente e Legale Rappresentante del club, e Mark Bresciano, socio e titolare di una parte delle quote della società, sono coinvolti nelle stesse violazioni.
Pelligra ha ricevuto una sospensione di 1 mese e 15 giorni, mentre Grella ha visto la sua inibizione commutata in una multa di 4.500 euro. Bresciano, invece, ha ricevuto una sospensione di 2 mesi. Per la società Catania Football Club Srl è stata inflitta una multa di 5.000 euro.
“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 315 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Rosario PELLIGRA, Vincenzo GRELLA, Mark BRESCIANO, e della società CATANIA FOOTBALL CLUB SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
> ROSARIO PELLIGRA, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CATANIA FOOTBALL CLUB
S.R.L., dal 07/06/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5bis, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S.
(Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., con riferimento ai Sig.ri GRELLA Vincenzo, titolare dell’intero capitale della Grella Investment PTY LTD titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., e BRESCIANO Mark, titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8 art. 20-bis delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso; Inoltre, in qualità di titolare del 100% delle quote del capitale della Elefante 1946 PTY LTD titolare dell’80% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8, art. 20-bis, delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso;
> VINCENZO GRELLA, in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CATANIA FOOTBALL CLUB
S.R.L., dal 07/06/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S.
(Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., con riferimento ai Sig.ri PELLIGRA Rosario, titolare del 100% delle quote del capitale della Elefante 1946 PTY LTD titolare dell’80% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., e BRESCIANO Mark, titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8, art. 20-bis, delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso; Inoltre, in qualità di titolare dell’intero capitale della Grella Investment PTY LTD titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis del Codice di Giustizia per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8 art. 20-bis delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso;
> MARK BRESCIANO, titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell’art. 20bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8, art. 20bis, delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso. (Foto di copertina – Grella e Pelligra, credit Catania FC)