Palermo – Anche chi segnalerà di avere trovato un bene di valore sul web, e le verifiche successive ne confermeranno l’interesse ad acquisirlo a patrimonio dello Stato, riceverà un premio.
La ricompensa, in denaro o in credito d’imposta, nel codice dei beni culturali, all’art.92, è prevista per il proprietario dell’immobile dove si ritrova l’oggetto, per il concessionario dell’attività di ricerca o per lo scopritore fortuito. Ma una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cgars) adesso la estende anche a chi, pur non avendo un contatto fisico con l’oggetto, ne permette il recupero grazie a una segnalazione nell’ambito dei canali digitali.
La decisione dei giudici apre nuove prospettive per la tutela del patrimonio culturale nell’epoca delle scoperte online, riconoscendo il valore del senso civico dei cittadini digitali.
Il Cgars si è espresso in merito alla vicenda che ha coinvolto Giuseppe Rosario Biondi, ingegnere e presidente della sede di Enna dell’associazione SiciliAntica. Nel 2009 notò su eBay la vendita di una “lekanis centuripina”, un vaso risalente al II secolo a.C., portato fuori dall’Italia illegalmente, segnalando il ritrovamento ai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Palermo, fornendo immagini e link dell’asta. Fu avviata una rogatoria internazionale che permise, nel 2012, il rientro della lekanis in Italia e la sua acquisizione al patrimonio del demanio culturale, con successiva assegnazione al museo archeologico regionale di Centuripe. Nel 2017, l’ingegnere richiese il premio di rinvenimento previsto dal codice dei beni culturali. La soprintendenza e l’assessorato ai Beni culturali della Regione siciliana negarono il premio, sostenendo la mancanza di un “rinvenimento materiale”, la tardiva denuncia, oltre al fatto che il recupero fosse avvenuto fuori dal territorio nazionale. Il Tar Catania, in primo grado, aveva parzialmente accolto il ricorso dell’ingegnere Biondi, riconoscendo l’efficacia causale della sua segnalazione. Le amministrazioni regionali hanno presentato appello al Cgars, che ha confermato e rafforzato la pronuncia del Tar.
La disciplina del premio di rinvenimento, sebbene affondi le radici in normative del 1939, per i giudici va interpretata in un’ottica evolutiva, in linea con l’articolo 9 della Costituzione che valorizza il patrimonio culturale. La funzione del premio, lungi dall’essere meramente risarcitoria, è incentivante: rappresenta un riconoscimento per la collaborazione spontanea dei cittadini nel salvaguardare il patrimonio comune. Riguardo al premio, il Cgars ha precisato che la sua entità non è fissa, ma può essere modulata entro il limite massimo del 25% del valore del bene. (ANSA).