Castellammare del Golfo – Sicuramente si tratta di una sentenza destinata a fare giurisprudenza quella predisposta dal Cga, che ha accolto l’appello proposto da un caseificio di Castellammare del Golfo, annullando i provvedimenti interdittivi emessi dalla Prefettura di Trapani.
La pronuncia riafferma un principio fondamentale: anche per le comunicazioni antimafia devono valere le soglie di esenzione previste per le informative, con riferimento all’art. 89-bis del Codice antimafia.
Il caseificio P.snc di P.F. & C. con stabilimento nel comune di Castellammare del Golfo nel 2015 ha subito la revoca, da parte del Dipartimento Prevenzione Veterinaria presso l’ASP di Trapani, delle autorizzazioni sanitarie relative ad una serie di mezzi necessari per lo svolgimento della propria attività casearia, per una precedente comunicazione, della Prefettura, che aveva come oggetto una informativa antimafia a carico della società titolare del caseificio. Il primo ricorso della ditta davanti al TAR Palermo aveva portato, già nel giugno 2015, alla sospensione cautelare del provvedimento. Tuttavia, la Prefettura aveva reiterato l’informativa interdittiva sulla base degli stessi presupposti che il TAR aveva successivamente giudicato validi rigettando il ricorso con una sentenza del 2023.
Il provvedimento aveva causato il fermo dell’attività imprenditoriale della società.
I titolari dell’impresa, ritenendo errata questa decisione, hanno presentato ricorso al CGA con l’assistenza degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino. I legali hanno sostenuto che l’informativa interdittiva poteva essere legittimamente emessa solo in presenza, oltre che di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche delle cause di decadenza previste all’articolo 67 del Codice antimafia, come misure di prevenzione già adottate o sentenze definitive di condanna.
Gli avvocati Rubino e Marino hanno richiamato un orientamento giurisprudenziale, confermato anche dalla Corte Costituzionale, che riconosce come le soglie di esenzione previste per l’informativa antimafia debbano applicarsi anche alle comunicazioni antimafia. Il caso specifico, essendo al di sotto delle soglie economiche previste, non avrebbe dunque dovuto essere soggetto ad alcuna verifica.
Il CGARS, nella sentenza emessa lo scorso 22 aprile, ha accolto l’impianto difensivo, annullando i provvedimenti impugnati e riformando la sentenza del TAR.