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    Trapani Shark, il TAR del Lazio respinge tutti i ricorsi
    Redazione27 Agosto 2026 - Cronaca
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    Trapani – TAR del Lazio, dopo la seduta di ieri, respinge tutti i ricorsi presentati da Valerio Antonini per entrambe le società Trapani Shark e Trapani FC 1905.

    Questo il comunicato FIP

    La Federazione Italiana  Pallacanestro comunica che, in data odierna, il TAR del Lazio – Sezione Prima Ter si è pronunciato riguardo le due istanze cautelari proposte dalla Trapani Shark rispettivamente avverso l’esclusione dal campionato di serie A 2025/26 e la revoca dell’affiliazione deliberata dal Consiglio federale nella seduta del 16 luglio.

    Il TAR, con ordinanza n. 04629/2026 e con ordinanza n. 04632/2026, ha disposto il rigetto delle domande cautelari.

    I motivi della contesa tra FIP e Trapani

    I provvedimenti del TAR confermano la validità delle decisioni assunte dagli organi federali. L’esclusione dal massimo campionato era maturata lo scorso gennaio a seguito delle doppie rinunce e violazioni regolamentari formalizzate dal Giudice Sportivo, situazione poi aggravata dalla delibera del Consiglio federale di luglio che ha disposto la revoca dell’affiliazione alla FIP.

    Con la decisione dei giudici amministrativi, viene confermata la linea della FIP, lasciando la società trapanese senza la tutela cautelare richiesta e convalidando i provvedimenti di estromissione dal panorama cestistico nazionale.

    La revoca dell’affiliazione era stata disposta dalla Fip per “non aver sanato, entro il termine dell’anno sportivo 2025-2026, lo stato di morosità dichiarato a seguito dei provvedimenti assunti dalla Commissione vertenze arbitrali”.

    Il calcio rimane in D

    Il Tar del Lazio ha respinto anche la domanda cautelare del Trapani Calcio per ottenere l’annullamento delle decisioni che ne hanno determinato la retrocessione in Serie D, chiedendo “il riconoscimento del titolo a partecipare al campionato di serie C, anche in sovrannumero, o quantomeno a partecipare ai playout”. Secondo i giudici amministrativi, l’istanza cautelare proposta “non sembra assistita da sufficienti profili di fumus boni iuris, essenziale per il suo accoglimento” e inoltre non c’è dubbio che, si legge nel dispositivo, “alle previste scadenze, perentorie e autonome, la posizione della società Trapani non fosse conforme a quanto previsto dall’art.85 delle Norme organizzative interne della Figc”. Il ricorso, in particolare, riguardava le penalizzazioni maturate per le violazioni amministrative legate agli adempimenti fiscali e contributivi e che hanno portato alla retrocessione Infine, secondo il Tar, “nel bilanciamento degli interessi in gioco, l’interesse individuale e meramente economico della ricorrente appare subvalente rispetto all’interesse pubblico alla regolarità e certezza dei tornei”.    

     

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