Truffato e rimborsato in un caso di phishing
truffato da un e-mail fasulla: l’Arbitro Bancario Finanziario ha riconosciuto anche la responsabilità dell’intermediario per non aver predisposto sist...
truffato da un e-mail fasulla: l’Arbitro Bancario Finanziario ha riconosciuto anche la responsabilità dell’intermediario per non aver predisposto sistemi di protezione Parma, 15 novembre 2010 - Un caso di pirateria informatica si è risolto con un nuovo successo di Confconsumatori. Un consumatore, titolare di un conto corrente presso un intermediario finanziario, aveva effettuato un’operazione attraverso il servizio di home banking ed era rimasto vittima di un episodio di pirateria informatica. Riconosciuta in parte la responsabilità del consumatore, veniva però considerata anche la concorrente responsabilità dell’intermediario per non aver predisposto adeguati sistemi di protezione a favore dei propri clienti rispetto al rischio di truffe telematiche Questa volta è l’Arbitro Bancario Finanziario, al quale il titolare di un conto corrente presso un noto intermediario finanziario, attraverso la Confconsumatori di Parma, si era rivolto dopo la risposta negativa dell’Istituto di credito, a riconoscere la responsabilità di quest’ultimo per non aver predisposto gli idonei sistemi di protezione contro le truffe perpetrate per via telematica. Il caso aveva visto coinvolto un titolare di conto corrente che, durante un’operazione effettuata tramite il servizio di home banking, aveva ingenuamente risposto ad un messaggio di posta elettronica che invitava il titolare del medesimo conto a fornire il proprio codice dispositivo. L’utente, immediatamente dopo l’operazione effettuata, si era accorto di non riuscire più ad entrare nel sito dell’Istituto di credito presso il quale aveva il proprio conto, scoprendo altresì come ignoti avessero prelevato dal suo conto una somma di denaro attraverso il codice dispositivo precedentemente fornito. Nonostante la denuncia sporta alle autorità locali l’intermediario finanziario si era rifiutato di riconoscere alcun rimborso a favore del proprio cliente che si era così rivolto alla Confconsumatori e attraverso quest’ultima all’Arbitro Bancario Finanziario. Attraverso il ricorso a quest’Autorità per la risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore bancario, il titolare del conto corrente, pur essendo stato riconosciuto in parte responsabile dell’accaduto per non avere diligentemente custodito il proprio codice d’accesso al servizio di home banking, si è però visto riconoscere il diritto ad un risarcimento per non essere stato adeguatamente informato dalla società della quale era cliente in merito ai rischi connessi alle operazioni bancarie effettuate in via telematica. "Quella dell’Arbitro Bancario Finanziario - l’avv. Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma che ha assistito il consumatore - è una decisione molto importante perché riconosce, accanto al dovere dell’utente di prestare sempre la massima diligenza nell’utilizzo dei propri codici di accesso al servizio di home banking, anche l’altrettanto fondamentale dovere di diligenza dell’intermediario finanziario nell’adozione di tutte le cautele necessarie per proteggere adeguatamente la clientela dal rischio sempre più frequente di truffe informatiche".
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