Palermo
Tar Palermo accoglie ricorso strutture radiologiche di Agrigento e di altre province
Per ottenere o mantenere l’accreditamento non dovranno cambiare attrezzature ogni 10 anni
Redazione22 Febbraio 2025 - Salute
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    Palermo – Per ottenere o mantenere l’accreditamento le strutture radiologiche della Sicilia non dovranno cambiare attrezzature ogni 10 anni. Il Tar di Palermo infatti ha accolto il ricorso presentato dalle strutture radiologiche che si sono affidare agli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia.

    L’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana con decreto n. 20 del 9 gennaio 2024 aveva disposto che tutte le strutture radiologiche, sia piccole o di  medie dimensioni, per conseguire o mantenere l’accreditamento dovevano utilizzare attrezzature che “rispettino un requisito di anzianità di esercizio non superiore a 10 anni, calcolato dalla data di primo collaudo”.

    Questo standard temporale di fatto, introduceva un requisito fisso, applicabile a qualsiasi attrezzatura (sia essa a bassa, media, alta tecnologia), indipendentemente dal monitoraggio sulle caratteristiche delle apparecchiature, dalla concreta utilizzazione dei macchinari, senza effettuare alcuna valutazione tecnica sull’obsolescenza di ciascuna attrezzatura in relazione all’utilizzo cui è destinata all’interno della struttura e alla branca di riferimento.

    Tale requisito ha creato però un grave pregiudizio nei confronti dei titolari di strutture radiologiche che si sono trovati di fronte alla possibilità di dover sostituire macchinari perfettamente funzionanti con attrezzature nuove. Attrezzature del genere, oltre ad essere non semplici da reperire, hanno un costo non indifferente per le strutture radiologiche, che di fronte ad una situazione del genere rischiavano non solo di non poter sostenere delle spese così onerose, ma di perdere l’accreditamento. A fronte di un tale obbligo, dunque, era in gioco la sopravvivenza delle strutture stesse.

    Per queste ragioni diverse società titolari di strutture radiologiche accreditate e contrattualizzate, della Provincia di Agrigento e di altre Province della Sicilia, che da anni erogano prestazioni radiologiche per il SSR, hanno agito in giudizio con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia.

    Con apposito ricorso proposto innanzi al TAR Palermo, i difensori hanno sostenuto che: “il requisito di anzianità, introdotto in assenza di qualsivoglia attività istruttoria volta a determinare l’effettiva obsolescenza delle attrezzature, fosse irragionevole, non proporzionato e non adeguato”.

    Il TAR Sicilia Palermo, condividendo le tesi degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha accolto il ricorso e annullato la previsione, evidenziando come dalla stessa documentazione versata in atti dall’Assessorato si evincesse che “l’anzianità delle apparecchiature, riferita alla “data di primo collaudo”, costituisce solo uno – per quanto importante – degli indicatori applicabili” echequalsiasi valutazione delle apparecchiature debba tener conto di innumerevoli fattori come il tempo di utilizzo, eventuali aggiornamenti eseguiti ed essere correlata ad una valutazione dell’efficacia, cioè sulla capacità dell’apparecchiatura in concreto a rendere le prestazioni cui è destinata, in relazione ai sistemi disponibili allo stato dell’arte.

    Per effetto della sentenza le strutture radiologiche non saranno obbligate a sostituire le attrezzature che, pur avendo superato 10 anni di attività, risultano essere ancora perfettamente funzionanti.




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