• Castellammare del Golfo
    Tar accoglie ricorso e riduce daspo nei confronti di un dirigente sportivo
    Il provvedimento era stato disposto dal Questore dopo la partita Castellammare -Mazara
    Redazione16 Ottobre 2025 - Cronaca
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  • tar palermoCronaca

    Castellammare del Golfo – Con sentenza del 13 ottobre 2025, il T.A.R. Sicilia – Palermo ha accolto il ricorso presentato dai legali di un dirigente sportivo del Castellammare calcio, riducendo il Daspo applicato dal Questore di Trapani di tre anni nei suoi confronti.  Condividendo le tesi degli avv.ti Rubino e Piazza, il T.A.R. ha ritenuto immotivata l’applicazione del Daspo per tre anni e, conseguentemente, ha annullato il provvedimento della Questura  relativamente alla durata dell’interdizione per un periodo superiore ad un anno.
    Per effetto della sentenza resa dal Giudice Amministrativo, il dirigente sportivo del Castellammare
    Calcio potrà nuovamente sedere in panchina ed accedere a tutti gli impianti sportivi.

    La cronaca

    In occasione della partita tra il “Castellammare Calcio 94” e l’“U.S. Mazara”, in prossimità del termine dell’incontro scoppiava un litigio tra i giocatori delle due squadre in campo. Uno dei dirigenti del Castellammare, seduto in panchina, in quanto inserito nella distinta delle persone autorizzate ad accedere al campo, è entrato nel rettangolo di gioco per cercare di calmare gli animi da qui ne
    scaturiva un diverbio verbale frutto della concitazione del momento.

    Il Questore di Trapani, sostenendo che il dirigente sportivo si era reso responsabile del reato di invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive e che con il suo atteggiamento aveva creato fervore tra la tifoseria del Mazara, producendo criticità gestionali nel settore tribuna dell’impianto sportivo, ha ritenuto che c’erano i presupposti per l’adozione di un Daspo.  Per questo ha disposto
    il divieto di 3 anni, vietando al dirigente del Castellammare di accedere in tutti gli stadi, impianti sportivi del territorio nazionale, in occasione di incontri di calcio, anche amichevole, disputati da qualunque squadra che militi nei campionati nazionali, e in occasione degli incontri di calcio relativi alla Coppa Italia, Europa League e Champions League ed in occasione di tutti gli incontri di calcio, anche di tipo amichevole, disputati dalla Nazionale Italiana.

    Il dirigente sportivo del Castellammare, non condividendo il provvedimento del Questore, assistito dagli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha proposto un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo.

    I legali incaricati censuravano il Daspo adottato dal Questore, sostenendo che “la condotta non avrebbe rappresentato una turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica e che il provvedimento sarebbe viziato da eccesso di potere per difetto dei presupposti, non venendo in rilievo la fattispecie di cui all’art. 6-bis L. 401/1989 in quanto il proprio assistito, nella qualità di dirigente, era autorizzato a sedere all’interno dell’impianto sportivo per cui nell’occasione non vi sarebbe stato alcun “indebito” superamento di recinzione o di separazione dell’impianto”.

    Ed ancora, gli avv.ti Rubino e Piazza “evidenziavano l’eccessività della durata del Daspo (tre anni), in violazione del principio di proporzionalità”.

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