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    Sicurezza e linguaggio pubblico: la lezione silenziosa del Consiglio di Stato
    Un’altra magistratura – quella amministrativa, di ultimo grado – ha assunto una posizione diametralmente diversa
    Redazione18 Dicembre 2025 - Attualità
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    Roma – di Sergio Miseria – Il dibattito acceso seguito alla decisione della Corte d’Appello di Torino sulla liberazione dell’imam Mohamed Shahin ha riportato al centro della scena un copione noto: la politica che accusa la magistratura di ostacolare la sicurezza, la magistratura che rivendica l’autonomia del giudizio, l’opinione pubblica divisa tra paura e garantismo. Le parole della Presidente del Consiglio, che si è chiesta come sia possibile “difendere la sicurezza degli italiani se ogni iniziativa viene annullata da alcuni giudici”, hanno dato voce a un disagio politico evidente.

    Eppure, mentre questo scontro si consuma sul terreno della magistratura ordinaria, un’altra magistratura – quella amministrativa, di ultimo grado – ha assunto una posizione diametralmente diversa, offrendo una risposta che non indulge né nel conflitto né nella comprensione indulgente, ma richiama con fermezza i pilastri dell’ordinamento repubblicano.

    La sentenza n. 1004 del 2025 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, presieduta da Ermanno de Francisco ed estesa da Sebastiano Di Betta, non riguarda immigrazione o terrorismo, ma tocca un nervo altrettanto scoperto: il rapporto tra libertà, linguaggio e sicurezza quando a parlare è chi indossa l’uniforme. Ed è proprio per questo che la sua portata va ben oltre il caso deciso.

    Il Collegio muove da un’affermazione che taglia corto con ogni equivoco: la libertà sindacale dei militari esiste, ma non è una libertà “civile travestita”. È una libertà “funzionalmente integrata in un ordinamento speciale“, nella quale la parola non è mai neutra, perché incide direttamente sul prestigio dell’istituzione e sulla fiducia dei cittadini. La sentenza lo chiarisce senza attenuanti: “la parola, il linguaggio, la forma del dissenso sindacale assumono un rilievo non accessorio, ma strutturale“.

    Qui emerge la distanza culturale tra due modelli di giurisdizione. Da un lato, il giudice chiamato a valutare la pericolosità individuale, ancorandosi a parametri strettamente tipizzati; dall’altro, il giudice amministrativo che guarda alla tenuta complessiva dell’ordinamento, al modo in cui il linguaggio pubblico può trasformarsi in fattore di destabilizzazione istituzionale. Non antagonismo verso il Governo, ma consapevolezza del ruolo dello Stato.

    È in questo contesto che la sentenza utilizza immagini forti, tutt’altro che casuali. Il Collegio mette in guardia contro la costruzione simbolica di una frattura tra il “noi” delle truppe e il “loro” del “Palazzo”, contro l’idea di un “popolo in armi” contrapposto alle istituzioni democratiche. Quando la critica si trasforma in invettiva, quando il dissenso diventa delegittimazione, “il limite oltre il quale l’ordinamento non protegge più l’esercizio di un diritto risulta superato“.

    Il passaggio più netto riguarda la difesa della Patria. Il Consiglio di Stato afferma che l’espressione di “sfiducia verso il governo”, se proveniente da un militare in servizio, “non può considerarsi lecita in alcun caso, né consentirsi per alcun motivo e in alcun contesto“. Non per difendere un governo in quanto tale, ma perché chi è chiamato a difendere la Patria deve essere pronto a farlo indipendentemente dal colore politico dell’esecutivo. L’apoliticità non è un limite alla libertà: è la sua condizione.

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