Cronaca
Trapani – La movida non può essere governata in assenza di pianificazione e nel vuoto normativo. Con una sentenza di rilievo che va oltre il contesto locale, il TAR Sicilia – Palermo ha dichiarato illegittima l’inerzia del Comune di Trapani in materia di tutela dall’inquinamento acustico, accogliendo il ricorso promosso dai cittadini del centro storico riuniti nel Comitato Centro Storico di Trapani.
Il Tribunale ha stabilito che l’Amministrazione comunale non può rinviare ulteriormente l’adozione degli strumenti previsti dalla legge nazionale, ordinando di provvedere entro 180 giorni.
Il TAR ha imposto al Comune di Trapani di dotarsi finalmente degli strumenti obbligatori per la gestione dell’inquinamento acustico, disponendo:
Si tratta di atti dovuti, previsti dalla legge da anni, che secondo i giudici non possono più essere elusi o sostituiti da ordinanze temporanee.
La sentenza non riguarda una contrapposizione tra residenti e attività economiche, ma afferma un principio generale: la pubblica amministrazione è tenuta ad applicare la legge e non può gestire fenomeni strutturali come la movida in una condizione di eccezione permanente.
Secondo il TAR, l’uso reiterato di ordinanze contingibili e urgenti non può sostituire la pianificazione ordinaria, soprattutto quando sono in gioco diritti fondamentali come la salute, il riposo e la qualità della vita urbana.
Il ricorso nasce dall’iniziativa dei cittadini del centro storico – residenti, operatori economici e titolari di strutture ricettive – che hanno chiesto il rispetto delle regole come base per una convivenza equilibrata.
«Questa sentenza non è una vittoria contro qualcuno – dichiara Alberto Catania, presidente del Comitato Centro Storico di Trapani – ma il riconoscimento di un principio semplice: le città si governano con regole chiare. Senza pianificazione, i conflitti diventano cronici e i diritti restano sospesi. Chiedere che il Comune applicasse la legge era la cosa giusta».
Gli avvocati Donato D’Angelo ed Elisabetta Abelardi, che hanno assistito il Comitato, sottolineano la portata generale della decisione.
«Il TAR ha ribadito che l’inerzia amministrativa, in presenza di obblighi normativi, è illegittima. Piano acustico e regolamenti non sono facoltativi: sono atti dovuti. È un principio che riguarda molte città italiane alle prese con la gestione della movida».
La pronuncia di Trapani si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più chiaro. Nei giorni scorsi, il TAR Campania – Napoli ha riconosciuto che l’eccesso di rumore notturno legato alla movida può incidere sulla salute dei residenti.
Un principio affermato anche a Milano, dove il Comune di Milano è stato condannato a risarcire circa 250 mila euro ai cittadini del quartiere Porta Venezia, accogliendo il ricorso del Comitato Lazzaretto. In quel caso, i giudici hanno ribadito che la gestione delle strade e il rispetto dei limiti di rumore rientrano pienamente nelle responsabilità dell’ente locale, a tutela del diritto alla salute e alla vivibilità dei quartieri.
Ora il Comune di Trapani ha sei mesi di tempo per colmare un vuoto che dura da anni.
La sentenza afferma un principio di interesse generale: la convivenza urbana non si governa nell’assenza di regole, ma nel rispetto della legalità.