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Modificato il regolamento sull'arredo urbano, scatta anche il divieto di emissioni sonore fuori dai locali - Trapani Oggi

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Modificato il regolamento sull'arredo urbano, scatta anche il divieto di emissioni sonore fuori dai locali

09 Dicembre 2017 17:11, di Alessandro De Bartolomeo
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Una iniziativa che susciterà senza altro clamore e discussioni, a ridosso delle festività natalizie in città. Meno spazio di suolo pubblico a disposiz...

Una iniziativa che susciterà senza altro clamore e discussioni, a ridosso delle festività natalizie in città. Meno spazio di suolo pubblico a disposizione a Trapani per le  installazioni precarie e i complementi di arredo urbano a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività di vendita di prodotti alimentari e delle attività artigianali e turistico-ricettive, le quali potranno occupare aree pubbliche per una superficie massima pari al 100%  della superficie lorda propria, comprensiva di cucine, bagni, laboratori, deposito. Lo stabilisce la determina n. 108 dello scorso 7 dicembre a firma del commissario straordinario del Comune di Trapani, Francesco Messineo, che ha modificato l'art. 2 bis del Regolamento comunale di arredo urbano esitato dal Consiglio comunale nel 2014. Il precedente limite imposto era del 150%. Ai nuovi limiti di superficie dovranno adeguarsi tutte le attività esistenti al momento del rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate. Questa è una delle novita sostanziali dell'atto amministrativo che porta al suo interno anche altro: come la modifica del punto E dell'art. 6 del Regolamento avente ad oggetto la revoca della concessione  che, nella nuova formulazione, consente il provvedimento di revoca "qualora durante il periodo di concessione, il titolare dell’attività abbia commesso per tre volte illeciti in materia di tutela ambientale, igienico-sanitaria, occupazione abusiva di suolo pubblico, immissione in atmosfera, di ordine pubblico, di tutela della sicurezza personale e quanto altro previsto da specifiche norme di settore, ivi comprese le violazioni allo stesso regolamento, e a seguito di formale contestazione dell’illecito, gli siano state applicate le relative sanzioni, anche se estinte mediante oblazione". Introdotto, inoltre, in caso di rinnovo della concessione, tra i documenti da presentare, un'autodichiarazione sugli spazi utilizzati a cura del soggetto richiedente. Con il nuovo art. 12 del regolamento sono, inoltre, vietate  le attività rumorose su suolo pubblico concesso e, in generale, all’esterno delle attività economiche: è poi  vietata la collocazione di qualsiasi strumento di diffusione e di amplificazione sonora all'esterno. Tra le sanzioni previste la sospensione dell'attività dell'esercizio - da tre a dieci giorni a seconda che si tratti di una prima o seconda violazione - fino alla revoca della concessione, nel caso di terza violazione, oltre  che eventuali sanzioni amministrative o penali. Le disposizioni del regolamento modificato sono gia esecutive. L'atto è consultabile per intero sull'albo pretorio on-line del Comune.

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