Cronaca
Marsala – Un imprenditore agricolo di Marsala ottiene una vittoria davanti al TAR Sicilia contro una interdittiva antimafia disposta dalla Prefettura di Trapani. La Prima Sezione del Tribunale amministrativo regionale ha infatti accolto il ricorso, presentato dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino. Decisivo il mancato rispetto delle garanzie di partecipazione al procedimento previste dal Codice antimafia, disponendo l’annullamento del provvedimento che aveva colpito la sua ditta individuale.
L’imprenditore si era rivolto agli avvocati Rubino e Marino per contestare l’interdittiva, sollevando, tra le altre questioni, la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo.
Al centro della controversia vi era il mancato coinvolgimento personale dell’interessato nel procedimento che aveva portato all’adozione della misura. La Prefettura, infatti, non gli aveva comunicato l’avvio dello specifico procedimento riguardante la sua ditta individuale.
L’Amministrazione aveva svolto un’attività istruttoria in contraddittorio con l’imprenditore, ma nell’ambito di un procedimento distinto, relativo a una società cooperativa della quale lo stesso era presidente.
Secondo la difesa, rappresentata dagli avvocati Rubino e Marino, la partecipazione al procedimento riguardante la cooperativa non poteva in alcun modo sostituire le garanzie procedimentali dovute nell’ambito dell’autonomo procedimento relativo alla ditta individuale.
Una tesi condivisa dal TAR Sicilia, che ha rilevato come il Ministero dell’Interno non avesse dimostrato l’effettiva partecipazione dell’imprenditore al procedimento contestato.
Nella decisione, i giudici amministrativi hanno richiamato l’articolo 92, comma 2-bis, del Codice antimafia, che impone al Prefetto, in assenza di particolari esigenze di celerità, di comunicare all’interessato gli elementi posti a fondamento della possibile adozione dell’interdittiva, consentendogli di presentare osservazioni e di chiedere di essere ascoltato.
Con la sentenza pubblicata oggi 4 novembre, il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’informazione antimafia interdittiva.
La pronuncia ribadisce l’importanza delle garanzie procedimentali anche nell’ambito delle misure di prevenzione antimafia: le esigenze di tutela della sicurezza pubblica, pur assumendo particolare rilievo, non possono tradursi nel mancato rispetto delle regole previste dalla legge a tutela del diritto di partecipazione dell’interessato.
Per effetto dell’annullamento del provvedimento, l’imprenditore potrà riprendere regolarmente la propria attività anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.