Castellammare del Golfo
Daspo spropositato. Tar accoglie ricorso e riduce il divieto
Il dirigente potrà ritornare a seguire le partite ovunque
Redazione5 Novembre 2025 - Cronaca
  • tar palermoCronaca

    Castellammare del Golfo – Il T.A.R. Sicilia – Palermo, con sentenza del 3 novembre scorso, ha accolto il ricorso proposto da un tifoso annullando daspo irrogato dalla Questura di Trapani, ritenuto sproporzionato.

    I fatti si riferiscono al 2023 al termine di un incontro calcistico presso lo stadio “G. Matragna” di Castellammare del Golfo, dove scoppiava una rissa tra i giocatori delle due squadre, cui si aggiungevano alcuni tifosi scesi in campo.

    Dopo la ricostruzione dei fatti, il Questore disponeva nei confronti di G.N., un daspo per la durata di tre anni, implicante il divieto di accesso agli impianti sportivi e il divieto di ingresso in tutti gli stadi nazionali in occasione delle competizioni calcistiche nazionali ed europee.

    Ritenendo il provvedimento illegittimo il sig. G.N., con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al Tar-Palermo, chiedendone l’annullamento.

    I legali

    I legali censuravano il daspo sotto diversi profili ed in particolare per violazione del principio di proporzionalità e del difetto di motivazione, in quanto la durata del divieto imposto, tre anni, non era sufficientemente motivata rispetto al minimo edittale di un anno previsto dalla normativa di riferimento.

    In particolare, gli avvocati Rubino e Piazza rilevano che la Questura aveva operato un richiamo generico alla gravità dell’episodio, senza però esplicitare alcun percorso comparativo tra il minimo legale e la durata prescelta, né aveva indicato fatti ulteriori (es. recidiva, pregressi specifici, particolari dinamiche di rischio, condotta successiva, concrete ricadute sull’ordine pubblico) idonei a giustificare lo scostamento dal minimo.

    La decisione del Tar

    A questo punto il Tar, condividendo le difese dei legali, ha ritenuto che la motivazione resa sul punto dalla Questura sul punto si rivelasse meramente assertiva, non consentendo di comprendere le ragioni specifiche della scelta di una durata superiore al minimo e risultando, dunque, viziata per difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità e, conseguentemente, ha annullato il daspo in ordine alla quantificazione eccedente il minimo edittale.

    Adesso per effetto della detta sentenza il tifoso potrà ritornare negli stadi per vedere le competizioni calcistiche nazionali ed europee.

     

    "® Riproduzione Riservata" - E’ vietata la copia anche parziale senza autorizzazione




  • Altre Notizie
  • Altre Notizie Cronaca