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Trapani | Cronaca

Centro diurno per persone autistiche della provincia di Trapani assegnato ad una società di Palermo

05 Giugno 2024 10:44, di Redazione
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Il Tar rigetta il ricorso dell'altra società

Nel 2022, con Deliberazione dell'allora Commissario Straordinario dell’ASP di Trapani veniva indetta, una procedura aperta volta alla selezione “di un Ente per l’attivazione e la contrattualizzazione di 1 Centro Diurno di 20 posti per persone affette da disturbo autistico, da dislocare nell’area Marsala/Mazara del Vallo/Castelvetrano.

Due le società in possesso dei requisiti previsti dall’avviso presentavano la propria domanda di partecipazione: la società A. srl., con sede legale a Palermo e la società M. s.r.l., con sede legale ad Enna.

All’esito della procedura l’Asp di Trapani ha provveduto alla pubblicazione della graduatoria definitiva, in cui la società A.srl. era collocata al primo posto, risultando la vincitrice della gara, mentre, la società M.srl. collocata alla quarta posizione. Non condividendo la propria posizione in graduatoria la società M.s.rl. proponeva un ricorso giurisdizionale avanti al TAR-Palermo, chiedendo l’annullamento degli atti relativi alla suddetta procedura.  

Per resistere a tale azione, si costituiva in giudizio la società A. srl., con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso. In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia "eccepivano in primo luogo l’irricevibilità del ricorso proposto dalla società M. srl, per tardiva impugnazione della delibera con cui era stata approvata la graduatoria di merito". Inoltre i due legali eccepivano "l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del “ne bis in idem”, poiché la società ricorrente aveva già impugnato gli atti oggetto del ricorso, e nello specifico la delibera di indizione della suddetta procedura, con un precedente ricorso definito con una sentenza di rigetto. Dunque, nel caso di specie, l’impugnazione di atti già censurati con un precedente ricorso non avrebbe potuto che ritenersi in palese violazione del principio del ne bis in idem".

Rubino e Impiduglia rilevavano nel merito "l’infondatezza degli assunti sostenuti dalla società ricorrente, in quanto,  l’ASP di Trapani non avrebbe potuto procedere all’affidamento del citato Centro Diurno sulla base del criterio cronologico, come sostenuto dalla società ricorrente, in quanto, in conformità alla normativa di riferimento, la scelta del soggetto da accreditare attraverso una procedura selettiva, deve aprirsi invece a tutti gli operatori economici presenti sul territorio, a prescindere dal previo possesso dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento".

Ora con sentenza del 3 giugno scorso, condividendo le tesi difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Impiduglia, il TAR-Palermo, ha rigettato il ricorso proposto dalla M.srl, "dichiarandolo in parte irricevibile ed in parte inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto, come detto, i profili di censura riproposti dalla società ricorrente sono stati oggetto di un precedente pronunciamento da parte del medesimo TAR".

Inoltre, con la medesima pronuncia il TAR-Palermo ha condannato la società soccombente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite.

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