Grosseto, 30 maggio 2011 - Per la sospensione illecita del servizio telefonico il gestore deve risarcire anche il danno esistenziale. Questa è la massima espressa dal Giudice di Pace di Grosseto con la sentenza 484/2011 che ha condannato Fastweb al risarcimento del danno esistenziale in favore di un malcapitato utente grossetano. La vicenda, purtroppo non isolata, ha inizio quando lutente decide di chiedere il passaggio da un gestore telefonico allaltro nel marzo 2008. Soltanto dopo mesi di telefonate e patemi, nel novembre 2008, grazie allintervento di Confconsumatori lutente si è visto finalmente trasferire al gestore prescelto; gestore che nel frattempo pur non erogando il servizio emetteva fatture pretendendo illecitamente il pagamento di un servizio appunto mai reso. Di fronte al mancato pagamento, il gestore dopo aver attivato il servizio a novembre a dicembre sospendeva senza alcun preavviso scritto lutenza telefonica, con la scusa dellinsussistente morosità accumulata nei mesi di latitanza del gestore stesso. Grazie ad un immediato provvedimento durgenza reso dal Tribunale di Grosseto cui lutente si era rivolto assistito e difeso dallavv. Sara Serritiello, ai sensi dellarticolo 700 c.p.c. il cittadino riusciva forzosamente a riavere finalmente linea telefonica ed adsl. La compagnia telefonica ha così ammesso che la morosità non sussisteva annullando le precedenti fatture ma non si rendeva disponibile al risarcimento dei danni. Anche il patema e langoscia causati dall'ingiusto comportamento contrattuale ha trovato congruo ristoro nel danno esistenziale riconosciuto al termine della causa civile proposto dallo stesso utente, sempre per mezzo dellavv. Sara Serritiello del foro di Grosseto, nella sentenza 484/2011 del Giudice di Pace di Grosseto; il quale ha condannato Fastweb al ristoro di 500,00 euro oltre al pagamento delle spese processuali per 1.200,00 euro oltre accessori. "Purtroppo questo non è un caso infrequente - commenta l'avvocato Sara Serritiello - e ancora oggi, nellera della tecnologia delle comunicazioni, nonostante i numerosi provvedimenti dellAutorità garante, gli sportelli di Confconsumatori continuano a riscontrare vicende simili e comportamenti scorretti da parte dei gestori della telefonia".
Fastweb ritarda e poi sospende il servizio: risarcito anche il danno esistenziale
Grosseto, 30 maggio 2011 - Per la sospensione illecita del servizio telefonico il gestore deve risarcire anche il danno esistenziale. Questa è la mass...
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