Dopo il monito del ministro dellAmbiente Gian Luca Galletti, e la decisione del presidente dellAssemblea regionale, Giovanni Ardizzone, che ha dichiarato inammissibile perchè "incostituzionale" la proposta di modifica al Testo unico sulledilizia a firma di Girolamo Fazio che sarebbe stata discussa domani a Palazzo dei Normanni, il deputato regionale trapanese ha scritto al ministro per chiarire le motivazioni che lo hanno indotto a presentare l'emendamento e difendersi da una serie di affermazioni sulla sulla sua persona. "Non ci sto - scrive Fazio - a passare Il deputato regionale Girolamo Fazio ha scritto al ministro per l'Ambiente , Gian Luca Galletti, sulla norma riguardante abitazioni costruite all'interno della fascia dei 150 metri dal mare che sarà sottoposta domani al voto dell'ARS che tante polemiche ha sollevato negli ultimi giorni. "Non ci sto - scrive Fazio - a passare per quello che vuole cementificare le coste siciliane. Non ci sto ad essere considerato, come qualcuno ha pesantemente alluso, portatore di interessi oscuri, tessitore di trame di illegalità, sostenitore di volontà altrui per biechi interessi elettoralistici. Non ci sto ad immolarmi sullaltare dellipocrisia che anche Ella, con le Sue autorevolissime dichiarazioni, ha contribuito ad erigere, e non sarò e non vorrò essere lagnello sacrificale dellambientalismo di maniera che agita la parola sanatoria come fosse una clava ma che non ha letto una riga della mia proposta normativa, né della relazione che ne illustra la ratio". Il deputato regionale trapanese precisa, ancora una volta, che il provvedimento da lui proposto "non è una sanatoria tout court ma un tentativo di porre rimedio alla stratificazione di errori e superficialità causata dalla classe politica della Sicilia in quaranta anni di produzione di norme urbanistiche confuse". "Il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dal mare - ricorda Fazio - fu posto con lartcolo 15, comma 1 lettera a), della legge 12 giugno 1976 n° 78. Una legge sul turismo e non una norma urbanistica. Già questa rappresenta, a mio avviso, una grave anomalia ed un errore del legislatore del tempo. Quella norma non fu diretta esplicitamente ai cittadini ma bensi ai comuni che avrebbero dovuto introdurla e renderla efficace erga omnes nei propri strumenti urbanistici. Nessun dubbio, poi, anzi una autorevole conferma venne dalla circolare esplicativa dellAssessorato Regionale al Territorio ed Ambiente (la n 9686 del 4 novembre 1977) nella quale è detto che larticolo 15 della 78/76 «â¦ pone lobbligo per i Comuni di recepire in fase di formazione degli strumenti urbanistici le prescrizioni sopra accennate, facultando implicitamente la Regione ad introdurle dufficio al momento dellapprovazione, in caso di inosservanza di detto obbligo da parte dei Comuni in sede di adozione". Non vi è pronuncia dei giudici amministrativi - si legge nella lettera di Fazio a Galletti - che non confermi linterpretazione di cui sopra se non a partire dal 1990 con la sentenza n 403 del 4 giugno 1990 (Seconda Sezione del TAR Catania) nella quale i giudici si esprimevano per la forza immediatamente precettiva dellart. 15 della L.R. n° 78/1976; la stessa sentenza dava atto, però, che la soluzione normalmente affermata era quella della sua efficacia indiretta, ossia in quanto recepita negli strumenti urbanistici. La sentenza fu superata da Consiglio di Giustizia Amministrativa il 26 marzo 1991 (sentenza n° 99 della Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Giustizia amministrativa) ove perentoriamente si affermava: «la disposizione dellart. 15 lett. a) della L.R. 12 giugno 1976 n. 78 costituisce precetto rivolto ai Comuni i quali, nella formazione degli strumenti urbanistici, avrebbero dovuto vietare in zone diverse da quelle A e B la edificazione a meno di 150 metri dalla battigia, â¦. tale norma, quindi non pone un immediato e diretto vincolo di inedificabilità che esplica efficacia nei confronti dei terzi, ma vincola i comuni a conformarvisi nella redazione dei futuri piani urbanistici». Solo nel 1991 - continua il capogruppo del Gruppo Misto all'Ars - il Legislatore Regionale (ovviamente altro legislatore nella composizione fisica e quindi anche nella volontà rispetto a quello del 1976) approvò la legge regionale di portata innovativa totalmente diversa da quella del disposto del 1976 e si pronuncia in questi termini (lart. 2, comma 3, della legge n° 15 del 30 aprile 1991) «le disposizioni di cui allart. 15, primo comma, lettera a, d ed e della legge regionale 12 giugno 1976 n° 78 devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi». Ebbene sono i giudici amministrativi che interpretando la superiore norma la classificano come interpretazione autentica facendone retroagire gli effetti a partire dal 1976 e non come era naturale dallentrata in vigore della legge". "Sono certo signor Ministro - continua Fazio nella sua lettera - che Ella avrà colto quale aberrazione di tipo giuridico sia stata prodotta. La norma del 1991 definì, con efficacia retroattiva, smentendo la circolare del 1977, che la legge del 1976 era rivolta anche verso in cittadini. Lo fece con 15 anni di ritardo e, per altro, modificando, sostanzialmente a mio avviso, ed innovando lambito soggettivo di applicazione della disposizione. Non può non rassegnarsi il fatto che il Legislatore non abbia indicato espressamente che si trattava di interpretazione autentica e che era nella composizione fisica totalmente diverso, ed anche si presume nella volontà, di quello che si espresse nel 1976, con ciò determinando leffetto aberrante di fare divenire abusivo chi neppure conosceva quella norma". "Alla luce di ciò - prosegue il deputato regionale - ritengo di potere tranquillamente affermare, senza scandalo alcuno, che se è vero che ogni cittadino siciliano ha il diritto a vedere tutelato l'ambiente ed il paesaggio, in armonia con il dettato costituzionale, è altrettanto vero che la stessa rigorosa tutela andrebbe posta su un principio altrettanto importante e altrettanto degno di rispetto: la certezza del diritto. La certezza che ogni comportamento e ed ogni precetto derivino dalle leggi e siano da esse regolati, e la certezza che in conseguenza di ogni violazione delle norme poste a regolare i rapporti sociali, tra cittadini, e tra cittadini ed istituzioni, discendano punizioni, sanzioni, ammende, multe, pene. La certezza deve derivare da una norma che sia chiara, esplicita, dettata all'interno di un corpo di norme che con altrettanta chiarezza sia opponibile ai cittadini perché, appunto, sia precetto ed indirizzo di comportamenti univoci e chiari". "Ritiene, signor Ministro - chiede Fazio - che sia stato corretto, equo, rispondente al dovere di ogni Legislatore dire ai cittadini siciliani con 15 anni di ritardo che non avrebbero dovuto costruire nella fascia dei 150 metri dal mare? Ritiene conducente al rispetto del principio della certezza del diritto stabilire nel 1991 e retroattivamente con una norma di interpretazione autentica che chi ha costruito dopo il 12 giugno 1976 è abusivo? Lei, signor Ministro, se la sente di bollare con l'etichetta di abusivo quel cittadino che tra il 12 giungo del 1976 e almeno il 10 agosto 1985 (data del recepimento in Sicilia della sanatoria nazionale) ha inconsapevolmente violato una legge che non poneva nessun obbligo e nessun divieto efficace nei suoi confronti (almeno fino al 30 aprile 1991)? Non ritiene che la classe politica e dirigente, e la burocrazia dellepoca siano le principali responsabili e, non la gente che ha costruito quando non vi era alcuna norma che poneva alcun divieto assoluto Ritiene corretto, leale che migliaia di persone siano state lasciate in balia della schizofrenia delle istituzioni siciliane trasformando cittadini per bene, forse poco accorti, ma gente per bene, in massima parte, in abusivi ignari ed inconsapevoli? Risponda! Non a me, ma ai siciliani che si trovano in questa situazione. Risponda tenendo conto del fatto che questa norma vige solo in Sicilia, dove la Regione, in forza dello Statuto autonomistico ha competenza esclusiva in materia urbanistica. Risponda tenendo conto del fatto che in Sicilia esiste un vincolo di inedificabilità assoluta laddove nel resto del Paese il vincolo è di inedificabilità relativa. Laddove nel resto del Paese è stata concessa sanatoria con norma nazionale, non s'è fatto altrettanto in Sicilia, creando quindi una disparità di trattamento tra vicende e fattispecie analoghe. Èil prezzo di una autonomia che non è stata attuata con maturità, né con intelligenza. Ma è un prezzo che oggi pagano alcuni cittadini siciliani per una produzione legislativa sicuramente inadeguata. Per quel che riguarda la mia persona solo altre pochi punti di precisazione. Mi duole che non siano emerse, nel brevissimo dibattito politico degli ultimi giorni, le ragioni tecniche e giuridiche, né quelle politiche e sociali, della mia proposta. Èstato solo fatto emergere l'aspetto della "sanatoria" la parola magica che ha fatto smuovere le vestali della legalità, altra parolina magica spesso usata a sproposito. Negli anni passati mi chiedo dove fossero rintanate le vestali della legalità e dell'ambiente. Mi riferisco agli anni in cui in tutta Italia è stata concessa la sanatoria, mentre in Sicilia altri cittadini venivano trattati in maniera diseguale. Con l'ulteriore paradosso che in Sicilia abitazioni costruite nello stesso periodo, anch'esse abusive, anch'esse a ridosso della costa, ma solo perché non all'interno della fascia dei 150 metri, sono state sanate regolarmente. Fu quello un abusivismo meno criminale? Furono quei cittadini italiani e quei cittadini siciliani che rientrarono nelle sanatorie meno furbetti del mattone, meno profanatori del paesaggio e dello sviluppo turistico sostenibili. Fu quella una cementificazione meno criminale, o solo fu legittimata da norme intervenute successivamente? E quando, nel resto del Paese, sono state consentire le sanatorie all'interno della fascia dei 150 mt, tenuto conto che non vi era alcun divieto e solo nel 2004 venne posto una norma che prevede una fascia di tutela di 300 metri ma non di inedificabilità, dove erano le associazioni ambientaliste e tutti coloro che oggi salgono sulle barricate?". E rivolgendosi a Galletti, Fazio prosegue: "Mi sarei aspettato da parte Sua, considerata lautorevolezza del Suo ruolo, una esame approfondito del tema, che entrasse nel merito confutando la ricostruzione storica, tecnica e giuridica, proposta nellemendamento. Avrei apprezzato, insomma, una discussione, anche aspra e franca, ma non una presa di posizione ideologicamente preconcetta in base alla quale vengo additato come sostenitore degli abusivi, tout court ed in base alla quale Ella dà per scontato che quale che sia la norma approvata e prodotta dal Parlamento Siciliano essa sarà impugnata. Ma l'onda è questa! E travolge ogni ragionevolezza ed ogni capacità di discernimento, ogni elemento di valutazione oggettiva, fino a travalicare anche ogni più prudente giudizio, anche sulla mia persona". "C'è chi ha, addirittura,accostato il mio nome e la mia iniziativa ai torbidi interessi della mafia. Qualcuno lo ha anche scritto, in alcuni degli articoli usciti in questi giorni, accostando il mio nome a ricostruzioni a dir poco fantasiose. La mia storia personale dice cose ben diverse. La mafia io l'ho combattuta e la combatto ogni giorno. Lho fatto da imprenditore, da avvocato, da sindaco. Ed è proprio in questi ultimi due ruoli che ho incrociato la vicende di cittadini incapaci di reagire verso le istituzioni che in maniera illogica hanno determinato effetti così devastanti per non aver voluto sin dall'inizio esprimere una volontà netta e chiara, contenuta in un precetto ineludibile affinché la gente fosse messa nella condizione di sapere quale erano le conseguenze della sua violazione". Fazio interviene anche sugli abbattimenti di immobili: "Non vè dubbio che quanto sta accadendo a Licata ed in altre parti della Sicilia, è inevitabile. Io stesso, fossi stato sindaco, come lo sono stato, non avrei avuto altre alternative che eseguire gli abbattimenti. E se non cambiano le norme, e se non emerge altra soluzione alternativa non si può che andare, a malincuore, in questa direzione. Non posso però disconoscere che è stata ampiamente mistificata la realtà dei fatti. Quella da me proposta non è una sanatoria, una sorta di pietra tombale su ogni abuso. Intanto perché viene posto un limite di tipo cronologico, che è il 10 agosto 1985 data del recepimento in Sicilia della sanatoria nazionale del 1985. Quindi per essere chiari: tutto ciò che è stato costruito dopo tale data va irrimediabilmente abbattuto come disposto da ordinanze e sentenze della magistratura. Non vengono riaperti termini di sanatoria, ma semplicemente si consente eliminando il divieto contenuto nella legge regionale 37/85 di regolarizzare la posizione a chi la sanatoria l'ha già presentata a suo tempo. In termini pratici, questo emendamento, non coinvolge l'intero patrimonio edilizio abusivo delle coste siciliane, ma verosimilmente solo un 5% per cento. Cioè quegli immobili che rientrano nella fattispecie normata dall'emendamento che se approvato restituisce un minimo di giustizia ad alcuni cittadini siciliani trattati in questi anni alla stregua di criminali o addirittura di conniventi con le più disparate forme di criminalità, mafia compresa. La mia iniziativa è un tentativo di mettere ordine. Non credo che sia il migliore in assoluto, forse altri vorranno e potranno fare meglio. Certo è che non potevo starmene zitto, avendo constato quale forma di iniquità si stata esercitata verso alcuni cittadini siciliani, vittime di una stratificazione normativa che non tiene conto delle circostanze che si sono sovrapposte negli anni, e le cui finalità a cui avrebbe dovuto tendere la legge ne ha invece ucciso lo spirito facendo divenire la norma, in taluni casi, una forma di suprema ingiustizia".
Case nella fascia dei 150 metri, Fazio a Galletti: "Necessario mettere ordine nella materia"
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